La Corte costituzionale boccia il condono edilizio “made in Sicily”
La Corte costituzionale dichiara l’illegittimità costituzionale della Legge regionale 19/21, con cui si estendeva il condono del 2003 anche alle costruzioni abusive realizzate in aree di inedificabilità relativa.
Legambiente: grande vittoria, considerato che avevamo presentato una memoria alla Corte
Costituzionale. Si demoliscano adesso gli immobili insanabili
La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 1, primo comma, della Legge regionale siciliana n. 19 del 2021, che estendeva il terzo condono, quello del 2003, alle opere abusive realizzate in aree a inedificabilità relativa. La normativa regionale, prevedendo l’esclusione della sanatoria per le sole aree sottoposte a vincoli di inedificabilità assoluta si poneva in aperto contrasto con il D.L. 269 del 2003 che, invece, esclude il condono edilizio alle aree con vincoli relativi.
In altre parole, la legge siciliana "bocciata" dalla Consulta non ha carattere interpretativo della disposizione nazionale, ma è una norma completamente nuova, non conciliabile con la legge nazionale in materia di condoni.
Come più volte ribadito anche dalla Cassazione penale, secondo la ripartizione di competenze tra Regioni e Stato, una legge regionale non può prevalere sulla normativa statale che disciplina il condono edilizio: se da un lato la Regione Siciliana difendeva la sua competenza primaria in materia urbanistica e tutela del paesaggio, dall’altro non va dimenticato che le riforme economico-sociali del legislatore nazionale costituiscono un limite invalicabile in materia di ambiente. La Corte ha così chiarito che le previsioni relative alla determinazione massima dei fenomeni condonabili sono affidate esclusivamente al legislatore nazionale.
Questa pronuncia è una grande vittoria per Legambiente Sicilia, che era intervenuta a sostegno della causa contro l’abusivismo edilizio con una memoria presentata proprio alla Corte costituzionale. “Questa sentenza – dichiara Giuseppe Alfieri, presidente di Legambiente Sicilia - è molto importante, almeno per due ragioni: la prima, perché definisce con assoluta chiarezza, una volta e per tutte, i limiti del legislatore regionale in relazione a quelle materie che invece sono assegnate dalla nostra Costituzione alla competenza esclusiva del legislatore nazionale. In secondo luogo, perché blocca autorevolmente, e in punta di diritto, una palese ed evidente forzatura che il legislatore regionale, lo scorso anno, aveva provato a far passare, di fatto ampliando le maglie dell’ultimo condono del 2003 anche agli immobili realizzati abusivamente in aree sottoposte a vincolo di inedificabilità relativa”.
Una decisione significativa per tutta Legambiente, per cui è necessario procedere con la demolizione degli immobili insanabili, per ripristinare lo stato di diritto e la bellezza dei luoghi, oltre che per ridurre il rischio per le persone che vivono in strutture o in aree pericolose, come dimostrano le tante tragedie avvenute, anche recentemente, nel nostro Paese.